Costituzione in Mora
Indice
Conseguenze del Mancato Pagamento della Fattura
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, della presente fattura oltre la data di scadenza, Unipower applicherà gli interessi di mora calcolati su base giornaliera a partire dal giorno successivo alla scadenza, utilizzando un tasso annuale pari al Tasso Ufficiale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali. A tali importi si aggiungeranno le spese relative ai solleciti di pagamento inviati e gli eventuali costi sostenuti per le attività di recupero del credito. In caso di mancato pagamento, Unipower potrà inoltre procedere alla sospensione della fornitura secondo quanto disciplinato nelle Condizioni Generali di Contratto. In presenza di morosità da parte del Cliente, il Rivenditore potrà anche disporre la sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o la chiusura del PdR per la fornitura di Gas Naturale, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente, anche con riferimento a specifici POD o PdR. Dal giorno successivo alla scadenza della fattura, il Rivenditore potrà inviare una comunicazione di messa in mora tramite raccomandata A/R, specificando che, trascorsi 15 (quindici) giorni dall’invio, e decorsi ulteriori tre giorni lavorativi, potrà essere richiesta al Distributore la sospensione della fornitura o la chiusura del PdR per morosità. Il Cliente potrà inviare la conferma dell’avvenuto pagamento tramite telefax o e-mail agli indirizzi riportati nella comunicazione ricevuta dal Rivenditore, allegando la prova del pagamento effettuato. Qualora il ritardo superi i venti giorni, troveranno applicazione le disposizioni previste dall’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Per la fornitura di Energia Elettrica, nei POD in bassa tensione e ove tecnicamente possibile, il Rivenditore effettuerà una preliminare riduzione della potenza al 15% (quindici percento) della potenza disponibile. Se entro 10 (dieci) giorni dalla riduzione non verrà regolarizzato il pagamento, si procederà alla sospensione totale della fornitura. La comunicazione inviata dal Rivenditore conterrà in ogni caso le modalità con cui il Cliente potrà attestare l’avvenuto pagamento, che non potranno risultare più onerose rispetto a quelle originariamente concordate. La sospensione o cessazione della fornitura verrà effettuata secondo le tempistiche tecnicamente compatibili con le procedure di sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento previste nei contratti tra il Rivenditore e i soggetti terzi erogatori dei servizi (concessionario del trasporto e TERNA). Per tale tipologia di POD, in caso di risoluzione contrattuale per morosità e successivo switching del Cliente verso un altro fornitore, il Rivenditore potrà richiedere l’indennizzo “CMOR”, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2.2 della delibera AEEG ARG/elt 219/10, ovvero:- Il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela;
- Il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2;
- Il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
- L’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
- Il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
- L’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.
- Agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso;
- Alle spese di esazione sostenute;
- Al capitale, indipendentemente da indicazioni differenti fornite dal Cliente al momento del pagamento.
Indennizzi automatici
In caso di mancato rispetto da parte di Unipower delle disposizioni previste dall’ARERA in materia di costituzione in mora o richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE). In particolare, il Cliente potrà ottenere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro qualora la fornitura sia stata sospesa o la potenza ridotta senza il previo invio della comunicazione di costituzione in mora.Hai bisogno di aiuto?
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