Agevolazioni sisma
Indice
Agevolazioni fiscali per i sismi di agosto e ottobre 2016, gennaio 2017 nel centro Italia e agosto 2017 ad Ischia.
Aggiornamento Delibera 8/2025/R/com
Con la delibera 8/2025/R/com, ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 le agevolazioni tariffarie per le forniture di energia elettrica dedicate ai cittadini coinvolti:- dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016;
- dal sisma del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia).
- le esenzioni tariffarie per utenze collocate nelle “zone rosse”, istituite nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 attraverso apposite ordinanze comunali;
- le riduzioni tariffarie per utenze relative a immobili dichiarati inagibili, per i quali la comunicazione di inagibilità è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’INPS entro il 30 aprile 2021.
Delibera 252/2017/R/com e Delibera 429/2020/R/com
Il Decreto-legge n. 104 del 14/08/2020 “Misure Urgenti per il Sostegno e il rilancio dell’economia” è stato recepito dall’ARERA dalla del. 429/2020/R/com, che prevede l’estensione delle agevolazioni al 31/12/2020. Di seguito riportiamo le indicazioni per i titolari delle forniture attive alla data del sisma, site nei comuni del Centro Italia, presenti negli allegati 1, 2 e 2 bis del DL 189 del 2016 e nei comuni di Ischia, come da delibera sopra citata. Le agevolazioni e la sospensione dei pagamenti possono essere attivate in maniera automatica o su richiesta degli interessati. Sisma Centro Italia Sono automatiche le agevolazioni per:- I titolari di almeno un contratto di fornitura nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al DL 189 del 2016, ad eccezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
- I soggetti siti nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite ad abitazione civile e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
- Nella fattispecie in cui non si sia residenti nei Comuni dell’epicentro sismico, individuati dagli allegati 1, 2 e 2bis al DL 189 del 2016 o si risieda presso i Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo, nel caso in cui l’unità abitativa abbia subito danni a seguito del terremoto è necessario inviare pratica di agevolazione; queste possono essere presentate e richieste da:
- I soggetti con immobile sito nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, Spoleto, Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo, (solo nella fattispecie in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, studio professionale, casa di abitazione o azienda);
- I soggetti titolari di utenza situata in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata;
- I soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, danni gravi alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della suddetta residenza e il nesso di causa con i predetti eventi, comprovato da relativa perizia asseverata;
- I soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del Cliente o dell’utente finale e l’esistenza del nesso di causalità diretto tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24/08/2016 e successivi;
- autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla suddetta lettera a) non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla stessa lettera a);
- elementi identificativi del contratto;
- eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla suddetta lettera a) è l’abitazione di residenza;
- l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al sopracitato punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a)
- non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
- azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
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