Conciliazione
Conciliazione e Risoluzione Alternativa delle Dispute
Il Servizio Conciliazione è uno strumento predisposto dall’Autorità per offrire ai clienti finali di energia elettrica e gas, agli utenti del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento una modalità rapida e semplice per risolvere eventuali controversie con operatori e gestori. La procedura si svolge con l’assistenza di un conciliatore specializzato nei settori regolati, che supporta le parti nel raggiungimento di un accordo.Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per gestire eventuali controversie con gli operatori e con il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, e i gestori — ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas) — sono obbligati a partecipare al tentativo di conciliazione avviato tramite il Servizio dell’Autorità. Il GSE partecipa alle procedure promosse dai prosumer se relative allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Il tentativo di conciliazione svolto presso il Servizio Conciliazione costituisce condizione di procedibilità per accedere alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo raggiunto rappresenta un titolo esecutivo, valido dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è completamente gratuito e si svolge online, in conformità alla normativa europea sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio è inoltre iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo. Accedi al servizio: arera.it
In alternativa al Servizio Conciliazione, come previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), è possibile effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici). Tra questi rientrano anche organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica basate su accordi tra operatori e Associazioni dei consumatori, nonché le Camere di Commercio aderenti alla convenzione stipulata dall’Autorità con Unioncamere. Restano inoltre valide le procedure di mediazione civile e commerciale (art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) svolte dagli organismi iscritti nell’elenco del Ministero della Giustizia.
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