Costituzione in Mora

Indice

Conseguenze del Mancato Pagamento della Fattura

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, della fattura oltre la data di scadenza, Unipower applicherà gli interessi di mora calcolati su base giornaliera a partire dal giorno successivo alla scadenza, utilizzando un tasso annuale pari al Tasso Ufficiale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali. A tali importi si aggiungeranno le spese relative ai solleciti di pagamento inviati e gli eventuali costi sostenuti per le attività di recupero del credito. In caso di mancato pagamento, Unipower potrà procedere alla sospensione della fornitura secondo quanto disciplinato nelle Condizioni Generali di Contratto. il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una comunicazione di messa in mora tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC specificando il termine ultimo in cui eseguire il pagamento, e che, decorsi ulteriori tre giorni lavorativi, richiederà al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà inviare la conferma dell’avvenuto pagamento tramite e-mail all’indirizzo riportato nella comunicazione ricevuta dal Rivenditore, allegando la prova del pagamento effettuato. Per la fornitura di Energia Elettrica, nei POD in bassa tensione e ove tecnicamente possibile, il Rivenditore effettuerà una preliminare riduzione della potenza al 15% (quindici percento) della potenza disponibile. Se entro 15 (quindici) giorni dalla riduzione non verrà regolarizzato il pagamento, si procederà alla sospensione totale della fornitura La sospensione o cessazione della fornitura verrà effettuata secondo le tempistiche tecnicamente compatibili con le procedure di sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento previste nei contratti tra il Rivenditore e i soggetti terzi erogatori dei servizi (concessionario del trasporto e TERNA).

In caso di risoluzione contrattuale per morosità e successivo switching del Cliente verso un altro fornitore, il Rivenditore potrà richiedere l’indennizzo “CMOR”, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 4.1 della delibera ARERA 593/2017 (TISIND), ossia:

  • Il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale alimentato in bassa tensione o in media tensione, per l’energia elettrica, che sia un cliente domestico, condominio con uso domestico (con consumi fino a 200.000 Smc/anno) o usi diversi (con consumi fino a 50.000 Smc/anno) per il gas naturale;;
  • Il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi dell’art. 3 TIMOE o dell’art. 4 TIMG, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di CMOR;
  • Il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2 lett. b) TIMOE o comma 4.1 lett. b) TIMG;
  • L’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale, in particolare aver emesso la fattura di chiusura e aver riconosciuto gli eventuali indennizzi;
  • Il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura gas;
  • L’esercente la vendita abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dal TIQV; Il valore del CMOR deve essere almeno pari a 10 (dieci) euro.

Il Rivenditore potrà procedere alla sospensione immediata della fornitura, senza preavviso, in caso di accertati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o in caso di manomissione del gruppo di misura, indipendentemente dalla modalità con cui tali circostanze siano state rilevate. L’effettiva sospensione sarà eseguita secondo i tempi tecnici del servizio di trasporto. Nei casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente un contributo per le operazioni di attivazione e disattivazione, limitatamente ai costi sostenuti. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla sospensione o cessazione definitiva della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale e dei servizi connessi, incluse eventuali spese, costi accessori e penali per ritardato pagamento derivanti dalla sospensione o dalla risoluzione del Contratto. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. e salvo diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente secondo il seguente ordine:

  • Agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso;
  • Alle spese di esazione sostenute;
  • Al capitale, indipendentemente da indicazioni differenti fornite dal Cliente al momento del pagamento.

Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto da parte di Unipower delle disposizioni previste dall’ARERA in materia di costituzione in mora o richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE). In particolare, il Cliente potrà ottenere un indennizzo automatico pari a: 

  • 30 (trenta) euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o la potenza ridotta senza il previo invio della comunicazione di costituzione in mora.
  • 20 (venti) euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o la potenza ridotta non rispettando il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento o non rispettando il termine di tre giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

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